Art. 19
Nella provincia di Bolzano l'insegnamento
nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o
tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.
Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto
sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico
interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua
che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è
insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata
quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località
stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base paritetica di ore e di esito
finale, in italiano e tedesco.
L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di
Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di
iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma
sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui
al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta
provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari
e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del
Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una
terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico
provinciale.
Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo
comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una
terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico
provinciale.
Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di
Stato nelle scuole in lingua tedesca.
Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve
essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi
di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.
Il personale amministrativo del provveditorato agli
studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo
degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della
Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria
lingua materna.
Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale
insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la
scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo,
aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con
privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva
competenza.
Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti
scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica
istruzione che decide in via definitiva sentito il parere del sovrintendente scolastico.
I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono
rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.
I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio
scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in
proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.
Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti
previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione
di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino
- Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della
Provincia interessata.