GENITORI PER IL BILINGUISMO 
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Periodico in rete: Direttore  Enrico Hell

 

PROPOSTA di NORMA DI ATTUAZIONE (1996)


Norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano

ART. 1 

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.
Per realizzare il bilinguismo della popolazione e consentire un efficace apprendimento della seconda lingua possono essere introdotti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Bolzano, comprese le scuole materne, insegnamenti in lingua veicolare e secondo i principi dell'immersione linguistica.
L'insegnamento in lingua veicolare potrà riferirsi, oltre che alla seconda lingua, anche a una o più lingue straniere.

Art. 2

La Giunta Provinciale di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze in materia scolastica e nel rispetto dell'autonomia didattica delle singole scuole, adotterà, entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario di intervento volto all'introduzione nelle scuole dell'insegnamento in lingua veicolare. 
Sono consentite le compresenze tra insegnanti di madrelingua diversa.

Art. 3 

Non saranno introdotte prove scritte di seconda lingua agli esami di maturità prima della realizzazione degli interventi straordinari previsti dal presente decreto in materia di apprendimento della seconda lingua.