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PROPOSTA di NORMA DI
ATTUAZIONE (1996)
Norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
in materia di insegnamento della seconda lingua nelle scuole della
provincia di Bolzano
ART. 1
Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari
e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli
alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.
Per realizzare il bilinguismo della popolazione e consentire un efficace
apprendimento della seconda lingua possono essere introdotti nelle scuole
di ogni ordine e grado della provincia di Bolzano, comprese le scuole
materne, insegnamenti in lingua veicolare e secondo i principi
dell'immersione linguistica.
L'insegnamento in lingua veicolare potrà riferirsi, oltre che alla
seconda lingua, anche a una o più lingue straniere.
Art. 2
La Giunta Provinciale di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze
in materia scolastica e nel rispetto dell'autonomia didattica delle
singole scuole, adotterà, entro sei mesi dall' entrata in vigore del
presente decreto, un piano straordinario di intervento volto all'introduzione
nelle scuole dell'insegnamento in lingua veicolare.
Sono consentite le compresenze tra insegnanti di madrelingua diversa.
Art. 3
Non saranno introdotte prove scritte di seconda lingua agli esami di
maturità prima della realizzazione degli interventi straordinari previsti
dal presente decreto in materia di apprendimento della seconda lingua. |