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Richiesta
di audizione al sottosegretario Bressa - 27/10/2000
La
norma di attuazione richiesta
La
lettera a Prodi del 1996
Le
risposte
La
delibera che vieta la compresenza
L'iniziativa
dei genitori di Bolzano
Dalla
stampa di Bolzano
Gianclaudio Bressa
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Il Tavolo Bressa
«La
Relazione di Bressa: la scuola»
L'articolo
19 dello statuto non va cambiato
Nel
contesto delle audizioni è costantemente emersa la consapevolezza
dell'importante passaggio che il sistema scolastico vive in rapporto
alla piena applicazione della riforma relativa all´autonomia delle
istituzioni scolastiche, previsto come è noto a decorrere dal 1
settembre 2000. Si tratta di un passaggio che si pone a conclusione
di un processo di riforma avviato con la prima legge Bassanini
(15.3.1997 n. 59) il cui art. 21 attribuisce appunto alle scuole,
ora dotate di personalità giuridica, una piena autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca e sperimentazione. Sul piano nazionale, il
disegno prefigurato dall´art. 21 ha trovato realizzazione con l´approvazione
del Dpr 8.3.1999 n. 275, mentre a livello provinciale la legge
29.6.1999 n. 12 (autonomia delle scuole) ha riconosciuto agli
istituti di istruzione della provincia la qualità di soggetti
responsabili in prima persona per la definizione e realizzazione
dell'offerta formativa nei confronti degli studenti.
Da più parti si è evidenziato, e la Commissione fa propria questa
posizione, che le novità normative di cui si parla costituiscono
occasione unica, da valorizzare adeguatamente, per consentire al
sistema scolastico della Provincia di Bolzano di non risultare più
arretrato rispetto al riformato sistema nazionale. Sia chiaro, non
si tratta di mettere in discussione l´art. 19 dello Statuto. Il
diritto che l´insegnamento venga impartito «nella lingua
materna... degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia
ugualmente materna» è una garanzia intangibile. Ma se questo è un
diritto fondamentale, non deve costituire un limite alla possibilità
di consentire il pieno dispiegarsi degli effetti della riforma dell´autonomia
scolastica, della sperimentazione, dei nuovi cicli. Occasione, si
ripete, da non perdere per dare soluzione ai problemi che sono stati
evidenziati dai partecipanti nel corso delle audizioni.
Si è, infatti, sottolineato come il sistema scolastico sia ritenuto
in sostanza non compiutamente idoneo, nella sua attuale
configurazione, a garantire agli studenti dei due maggiori gruppi
linguistici, una adeguata conoscenza della seconda lingua: la
ragione fondamentale di questa insufficienza è da ricercarsi,
secondo le testimonianza fornite, nel fatto che in provincia di
Bolzano l´insegnamento della seconda lingua avviene come materia a
se stante e senza alcun rapporto interattivo. Come sarà evidenziato
anche nella parte della relazione che affronta il tema del
bilinguismo, appare chiara la connessione fra la conoscenza della
seconda lingua e lo sviluppo della reciproca comprensione fra i
gruppi, così come la buona conoscenza della seconda lingua è
considerata un fattore decisivo per la crescita economica. In tale
contesto, è comune il rilievo che la scuola in lingua italiana
versa in difficoltà in merito all'efficacia dell'insegnamento della
lingua tedesca.
È importante, a questo proposito sottolineare di contro, la
positiva esperienza, realizzata sulla base di progetti elaborati in
collaborazione con l´Accademia Europea, di sperimentazione dell´insegnamento
precoce della seconda lingua sin dalla scuola materna. Trattandosi
di iniziative di sperimentazione - che riguardano solo scuole
situate nei tre maggiori centri della Provincia - non possono che
essere svolte in ore aggiuntive, alla fine o all'inizio dell'orario
normale didattico. Ma il tema della sperimentazione e dell´autonomia
è decisivo e deve investire anche le istituzioni scolastiche
primarie e di secondo grado. Tale sperimentazione a seguito di
alterne interpretazioni dell´art. 19, ha ottenuto il conforto della
giurisprudenza del Trga (sent. 363/98), che ritiene non precludere
forme di sperimentazione della didattica nella seconda lingua: tema
questo al quale la comunità provinciale si è mostrata
particolarmente sensibile. È ormai opinione generale che la
sperimentazione e l´eventuale uso veicolare della seconda lingua
non presuppone la modifica dell´art. 19 dello Statuto.
Non va però nascosta la preoccupazione, autorevolmente espressa,
che talvolta le resistenze possano discendere da comprensibili
timori circa una possibile perdita dell´identità linguistica: di
qui il monito sulla necessità di prescindere, in questo come in
altri ambiti, dall´uso di slogan generalizzanti e, in definitiva,
da un approccio ideologico e non ragionato al problema; la questione
in discussione non è l´identità delle scuole in lingua tedesca,
italiana e ladina, ma la loro capacità di modernizzarsi.
Il fatto, ad esempio, che a livello individuale, alcune famiglie di
lingua italiana abbiano iscritto i propri figli nelle scuole di
lingua tedesca, se è evidentemente indicativo di un problema, non
ne rappresenta di certo la soluzione; così come il fatto che la
scuola privata risulti più libera di scegliere forme innovative di
sperimentazione didattica, finisce con l´annullare di fatto il
principio della parità scolastica tra pubblico e privato.
Per tutti questi motivi, alla Commissione appare chiaro che un
positivo superamento dei contrasti e delle problematiche, ora
richiamati, potrà essere conseguito con la piena realizzazione dell´autonomia
delle scuole (legge provinciale 29.6.2000 n. 12), nell´ambito della
quale è compito delle singole istituzioni didattiche di adottare «tutte
le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo».
Grandi speranze, quindi, per una positiva evoluzione del sistema.
BOLZANO, 17 febbraio 2001.
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