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Richiesta di audizione al sottosegretario Bressa  - 27/10/2000

La norma di attuazione richiesta

La lettera a Prodi  del 1996

Le risposte

La delibera che vieta la compresenza

L'iniziativa dei genitori di Bolzano

Dalla stampa di Bolzano

 

Gianclaudio Bressa


Il Tavolo Bressa

«La Relazione di Bressa: la scuola»

L'articolo 19 dello statuto non va cambiato

Nel contesto delle audizioni è costantemente emersa la consapevolezza dell'importante passaggio che il sistema scolastico vive in rapporto alla piena applicazione della riforma relativa all´autonomia delle istituzioni scolastiche, previsto come è noto a decorrere dal 1 settembre 2000. Si tratta di un passaggio che si pone a conclusione di un processo di riforma avviato con la prima legge Bassanini (15.3.1997 n. 59) il cui art. 21 attribuisce appunto alle scuole, ora dotate di personalità giuridica, una piena autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione. Sul piano nazionale, il disegno prefigurato dall´art. 21 ha trovato realizzazione con l´approvazione del Dpr 8.3.1999 n. 275, mentre a livello provinciale la legge 29.6.1999 n. 12 (autonomia delle scuole) ha riconosciuto agli istituti di istruzione della provincia la qualità di soggetti responsabili in prima persona per la definizione e realizzazione dell'offerta formativa nei confronti degli studenti.
Da più parti si è evidenziato, e la Commissione fa propria questa posizione, che le novità normative di cui si parla costituiscono occasione unica, da valorizzare adeguatamente, per consentire al sistema scolastico della Provincia di Bolzano di non risultare più arretrato rispetto al riformato sistema nazionale. Sia chiaro, non si tratta di mettere in discussione l´art. 19 dello Statuto. Il diritto che l´insegnamento venga impartito «nella lingua materna... degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente materna» è una garanzia intangibile. Ma se questo è un diritto fondamentale, non deve costituire un limite alla possibilità di consentire il pieno dispiegarsi degli effetti della riforma dell´autonomia scolastica, della sperimentazione, dei nuovi cicli. Occasione, si ripete, da non perdere per dare soluzione ai problemi che sono stati evidenziati dai partecipanti nel corso delle audizioni.
Si è, infatti, sottolineato come il sistema scolastico sia ritenuto in sostanza non compiutamente idoneo, nella sua attuale configurazione, a garantire agli studenti dei due maggiori gruppi linguistici, una adeguata conoscenza della seconda lingua: la ragione fondamentale di questa insufficienza è da ricercarsi, secondo le testimonianza fornite, nel fatto che in provincia di Bolzano l´insegnamento della seconda lingua avviene come materia a se stante e senza alcun rapporto interattivo. Come sarà evidenziato anche nella parte della relazione che affronta il tema del bilinguismo, appare chiara la connessione fra la conoscenza della seconda lingua e lo sviluppo della reciproca comprensione fra i gruppi, così come la buona conoscenza della seconda lingua è considerata un fattore decisivo per la crescita economica. In tale contesto, è comune il rilievo che la scuola in lingua italiana versa in difficoltà in merito all'efficacia dell'insegnamento della lingua tedesca.
È importante, a questo proposito sottolineare di contro, la positiva esperienza, realizzata sulla base di progetti elaborati in collaborazione con l´Accademia Europea, di sperimentazione dell´insegnamento precoce della seconda lingua sin dalla scuola materna. Trattandosi di iniziative di sperimentazione - che riguardano solo scuole situate nei tre maggiori centri della Provincia - non possono che essere svolte in ore aggiuntive, alla fine o all'inizio dell'orario normale didattico. Ma il tema della sperimentazione e dell´autonomia è decisivo e deve investire anche le istituzioni scolastiche primarie e di secondo grado. Tale sperimentazione a seguito di alterne interpretazioni dell´art. 19, ha ottenuto il conforto della giurisprudenza del Trga (sent. 363/98), che ritiene non precludere forme di sperimentazione della didattica nella seconda lingua: tema questo al quale la comunità provinciale si è mostrata particolarmente sensibile. È ormai opinione generale che la sperimentazione e l´eventuale uso veicolare della seconda lingua non presuppone la modifica dell´art. 19 dello Statuto.
Non va però nascosta la preoccupazione, autorevolmente espressa, che talvolta le resistenze possano discendere da comprensibili timori circa una possibile perdita dell´identità linguistica: di qui il monito sulla necessità di prescindere, in questo come in altri ambiti, dall´uso di slogan generalizzanti e, in definitiva, da un approccio ideologico e non ragionato al problema; la questione in discussione non è l´identità delle scuole in lingua tedesca, italiana e ladina, ma la loro capacità di modernizzarsi.
Il fatto, ad esempio, che a livello individuale, alcune famiglie di lingua italiana abbiano iscritto i propri figli nelle scuole di lingua tedesca, se è evidentemente indicativo di un problema, non ne rappresenta di certo la soluzione; così come il fatto che la scuola privata risulti più libera di scegliere forme innovative di sperimentazione didattica, finisce con l´annullare di fatto il principio della parità scolastica tra pubblico e privato.
Per tutti questi motivi, alla Commissione appare chiaro che un positivo superamento dei contrasti e delle problematiche, ora richiamati, potrà essere conseguito con la piena realizzazione dell´autonomia delle scuole (legge provinciale 29.6.2000 n. 12), nell´ambito della quale è compito delle singole istituzioni didattiche di adottare «tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo». Grandi speranze, quindi, per una positiva evoluzione del sistema.

BOLZANO, 17 febbraio 2001.